ACCORDO STATO-REGIONI 2025: REP. ATTI N. 59/CSR – Formazione obbligatoria in materia di SSL & Compliance 231
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Obiettivo dell’intesa è riunire, aggiornare e armonizzare tutti i precedenti accordi in materia di formazione sulla sicurezza (2011-2016), definendo su base nazionale:
- Destinatari e percorsi formativi obbligatori
- Durata minima e contenuti essenziali per ciascuna figura
- Modalità di erogazione e requisiti di verifica e monitoraggio
Destinatari e percorsi formativi
L’Accordo si applica a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08 e dal DPR 177/11 che operano in contesti a rischio:
- Lavoratori: formazione generale + formazione specifica in base al livello di rischio (basso, medio, alto);
- Preposti: corso dedicato per la sorveglianza e il coordinamento della sicurezza;
- Dirigenti: corso per la gestione organizzativa e gestionale della sicurezza;
- Datori di lavoro: corso base di 16 ore (con modulo cantieri di 6 ore se impresa affidataria);
- RSPP/ASPP: moduli A, B e C per la qualificazione del servizio di prevenzione e protezione;
- Coordinatori nei cantieri (CSP/CSE): percorso di 120 ore, suddiviso in moduli giuridico, tecnico, metodologico e pratico;
- Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: corso di 12 ore con parte pratica obbligatoria;
- Addetti a specifiche attrezzature(gru, carrelli, PLE, pompe, raccoglifrutta, ecc.): moduli teorico-pratici secondo l’elenco all’Accordo.
Modalità di erogazione e requisiti
Tutte le attività formative devono rispettare precise regole organizzative e di qualità:
- Modalità d’erogazione
- Presenza in aula
- Videoconferenza sincrona (no smartphone)
- E-learning su piattaforma LMS tracciata
- Blended learning (in presenza + online)
- Requisiti dei formatori
- Enti istituzionali (Regioni, INAIL, Università…)
- Enti accreditati regionali con almeno 3 anni di esperienza formativa
- Organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali
- Registrazioni e verifiche
- Registro presenze (cartaceo o elettronico)
- Frequenza minima 90 % delle ore
- Verifica finale dell’apprendimento (test, colloquio, prove pratiche)
- Valutazione del gradimento dei partecipanti
- Monitoraggio dell’efficacia formativa sul campo (verifiche pratiche in azienda)
- Attestati
- Contenuti obbligatori (dati del corso, ore, modalità, esito)
- Conservazione da parte del formatore per 10 anni
Implicazioni con il D.Lgs. 231/01 e aspetti di compliance 231
Il nuovo Accordo Stato-Regioni assume un ruolo strategico anche nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001:
- Formazione come presidio di prevenzione reati
- La mancata formazione o una formazione non conforme può costituire fattore aggravante in caso di reato presupposto ex 231;
- L’inserimento delle nuove regole formative nel Modello 231 rafforza l’efficacia dei protocolli di prevenzione;
- Ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
- Verifica che i piani formativi aziendali siano aggiornati alla nuova disciplina;
- Controlla che i corsi siano erogati da soggetti accreditati e che siano documentate presenze, verifiche e efficacia;
- Analizza periodicamente gli eventuali scostamenti tra rischi valutati e contenuti formativi erogati;
- Integrazione nel Modello 231
- Inserire gli obblighi formativi (attestati, registri, verbali) nelle procedure operative;
- Definire responsabilità interne per la pianificazione, il monitoraggio e la conservazione documentale;
- Prevedere audit interni (es. checklist formative) per garantire traceability e conformità;
- Miglioramento continuo
- Utilizzare i risultati delle verifiche di efficacia per aggiornare il Documento di Valutazione Rischi (DVR);
- Integrare feedback e azioni correttive nel sistema di gestione integrato (231 – ISO – OHSAS).
Conclusioni e best practice
Per le aziende diventa cruciale:
- Mapparele figure aziendali e i relativi fabbisogni formativi alla luce del nuovo Accordo;
- Pianificarecorsi entro i termini di adeguamento (12 mesi per la prima applicazione);
- Documentareogni fase (registro, verbali, attestati, verbali OdV) in modo centralizzato e sicuro;
- Monitorarel’efficacia e aggiornare DVR e procedure 231;
- Integrareall’interno del Modello 231 le responsabilità e i controlli in materia di formazione.
