LA LEGGE N. 82/2025 IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI: I PROFILI 231 E ESG

In data 16 giugno 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 82 del 6 giugno 2025, recante “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.

E’ entrata in vigore lo scorso 1° luglio.

Cosa cambia

Tale provvedimento segna un importante mutamento nell’approccio verso i delitti contro gli animali: infatti, non si tutela più soltanto il “sentimento dell’uomo per gli animali”, ma si riconosce agli animali stessi una tutela diretta, in quanto esseri senzienti.  A tale scopo, la Legge in esame prevede un generale inasprimento delle pene e un ampliamento degli strumenti di tutela e protezione.

Fatta tale premessa, occorre soffermarsi su quelle che, a nostro avviso, sono le novità più rilevanti per la Compliance aziendale. In tal senso, la Legge interviene anche sul Sistema 231, attraverso l’introduzione al D.lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-undevicies, rubricato “Delitti contro gli animali”, nell’ambito del quale l’Ente potrà incorrere nella responsabilità in caso di:

  • uccisione di animali (Art. 544-bis C.p.);
  • maltrattamento di animali (Art. 544-ter C.p.);
  • organizzazione di spettacoli vietati con sevizie (Art. 544-quater C.p.);
  • promozione di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies C.p.);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 C.p.).

Per tali condotte, il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie da 100 fino a 500 quote e sanzioni interdittive applicabili per un periodo massimo di due anni.

In caso di condanna dell’ente per uno dei reati sopra indicati, si applicheranno le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, e precisamente: a) interdizione dall’esercizio dell’attività b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni legate al reato c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per i servizi pubblici essenziali d) esclusione da contributi, agevolazioni, finanziamenti o sussidi, con eventuale revoca di quelli già ottenuti e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il medesimo provvedimento ha inoltre apportato modifiche al testo dell’articolo 727-bis del Codice penale, relativo all’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, nonché all’articolo 733-bis, che disciplina la distruzione o il deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Entrambi gli articoli rientrano nel novero dei c.d. “Reati ambientali” di cui all’Art. 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Possibili impatti sui Modelli Organizzativi

Come anticipato, la nuova Legge n. 82/2025 interviene direttamente anche sul catalogo dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, estendendo, dunque, l’alveo delle condotte punibili per l’Ente.

Ciò detto, occorre comprenderne i margini di applicabilità, nonché gli eventuali impatti sui sistemi di controllo interni già presenti.

L’uccisione di animali e il maltrattamento di animali

Andando con ordine, in relazione alle fattispecie di cui agli Artt. 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), va chiarito che la punibilità – stando al tenore letterale della norma – è subordinata all’agire “senza necessità” o “per crudeltà”. Tali circostanze, lungi dall’essere un mero dettaglio, sono fondamentali per comprendere la portata di tali norme e quali enti ne siano più esposti. In primo luogo, l’agire senza necessità significa che la condotta in sé (l’uccisione o maltrattamento) non è giustificata o legittimata dall’Ordinamento.

Per comprendere meglio il ragionamento, si deve ricorrere ad un rimando, che è il concetto di «necessità sociale». A tal proposito, viene in soccorso il combinato disposto dalla l. 20 luglio 2004, n. 189 e dall’Art. 19 delle Disposizioni transitorie del Codice penale, in virtù del quale è prevista una serie di ipotesi in cui sussiste la c.d. “presunzione di necessità sociale”. Si tratta di attività considerate socialmente utili quali: caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, ecc.

In altre parole, si tratta di attività che – di per sé – implicano maltrattamenti o uccisioni degli animali, ma alle quali l’Ordinamento riconosce una funzione sociale. Ne sono l’esempio la caccia o la pesca, che, al di fuori delle pratiche sportive (già regolamentate), hanno come finalità l’approvvigionamento di risorse alimentari e, dunque, il sostentamento dell’essere umano.

Ne deriva che, a titolo meramente esemplificativo, l’Ente attivo nel settore farmaceutico o scientifico non possa “rendersi responsabile” di tale condotta ove commessa a fini scientifici o di sperimentazione.

Mentre, con specifico riferimento al concetto di “crudeltà”, la sua impostazione antitetica rispetto all’assenza di necessità (precisamente, “senza necessità o per crudeltà”) è indicativa del fatto che sia applicabile a prescindere dall’esistenza o meno di una necessità sociale di ricorrere a tali condotte.

Perciò, l’Ente sarà chiamato a rispondere della condotta, seppur inserito in un contesto in cui tali comportamenti siano “tollerati” dall’Ordinamento, qualora si dimostri che si sia agito per crudeltà.

La crudeltà può manifestarsi quando un soggetto, nel compimento di un’attività lecita e giustificata, quale, per esempio, il trasporto di animali, sottoponga l’animale a sofferenze evitabili e non necessarie ai fini dell’espletamento dell’attività stessa. Si pensi, in questo caso, al trasporto di animali in condizioni inidonee (assenza di aria, assenza di igiene, assenza di spazio sufficiente, assenza di protezioni, ecc.). Al di fuori di tali contesti di “necessità sociale”, il novero degli Enti più esposti si restringe, potendosi applicare le fattispecie – specialmente – agli Enti che, nelle normali attività di Business, si avvalgano di animali. Si tratta di attività che l’Ordinamento non reputa meritevoli a tal punto da giustificare il compimento di attività lesive della vita ed incolumità dell’animale.

Possiamo far riferimento, a titolo esemplificativo, a quelle organizzazioni che mettono a disposizione gli animali ai fini attrattivi o turistici (si pensi ai giri turistici su determinati animali da soma, ecc.), o alle imprese che producono pellame, ecc. Cosa possono fare gli enti per prevenire tali rischi?

Come si vedrà, dovranno stabilire regole chiare e adottare presidi di controllo nella conduzione delle proprie attività.

Spettacoli o manifestazioni vietate e promozione di combattimenti tra animali

Per quanto riguarda, invece, le fattispecie di cui agli Artt. 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-quinquies (promozione di combattimenti tra animali), occorre fare alcune considerazioni. Tali illeciti, come l’organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietate o la promozione di combattimenti tra animali, potrebbero essere mappate soltanto in relazione a determinate categorie di Enti e organizzazioni, attesa la loro “specialità” rispetto alle prime fattispecie descritte. In particolare, l’Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietate) punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. In ottica 231, tale condotta potrebbe essere mappata specialmente in relazione a quegli Enti che organizzano spettacoli con animali (su tutti, gli spettacoli circensi). Mentre, con riferimento all’Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali), la norma punisce “chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali …”. Il rischio-reato può essere mappato specialmente in relazione a determinati enti di natura sportiva (come per esempio le associazioni sportive, anche se dilettantistiche, che organizzano competizioni equestri, e così via).

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

In relazione, infine, alla fattispecie di cui all’Art. 638 C.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui), viene punito «chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri». Il rischio di commissione di tale illecito, che non prevede la crudeltà come elemento caratterizzante, potrebbe essere astrattamente applicabile in relazione a tutte le imprese che conducono le proprie attività utilizzando animali. In particolare, potrebbero essere maggiormente esposti quegli enti che operino in settori e in contesti territoriali dove la concorrenza è percepita come un ostacolo concreto alla conduzione dell’attività (si pensi al settore agro-pastorale, in cui, il danneggiamento o l’uccisione di bestiame altrui potrebbe ridurre la concorrenza e, dunque, creare un beneficio).

Come si vedrà, la mitigazione del rischio-reato  passa per la valutazione dei processi a rischio e della situazione as-is in cui opera la società, identificando conseguentemente le aree di miglioramento ed i necessari presidi, tra gli altri, ad esempio l’estensione all’ambito dei fornitori per i quali è necessaria una valutazione “etica” da parte della società.

Come possono agire le aziende? Alcuni suggerimenti operativi

In primo luogo, è necessario che gli Enti più esposti alla commissione dei reati su indicati, con il supporto operativo di consulenti specializzati:

  • identifichino le Aree/i Processi maggiormente esposti e ne misurino il rischio as is (Risk Assessment)
  • individuino i gap e le aree di miglioramento (Gap Analysis);
  • adottino misure organizzative e tecniche e presidi di controllo idonei alla mitigazione di tali rischi e al superamento dei gap individuati.

Per far ciò:

  • è fondamentale infondere nel Management e nei lavoratori la cultura del rispetto, attraverso l’implementazione, laddove necessaria, del Codice Etico e/o di comportamento, alla sua diffusione e ad un’adeguata formazione del personale;
  • è necessario redigere, implementare e diffondere adeguate procedure e policy aziendali.

Inoltre, è importante anche che determinate organizzazioni adottino presidi di controllo e di monitoraggio anche nei confronti dei propri fornitori nel caso in cui gli stessi si avvalgano di animali per le proprie finalità di Business, a prescindere dal settore, come per esempio:

  • Due-diligence;
  • verifiche reputazionali ed etiche;
  • attività di monitoraggio e Audit periodici;
  • redazione di clausole contrattuali ad hoc, e così via.

La tutela degli animali: un collante tra Compliance 231 e Compliance ESG

La protezione del benessere animale non è più solo un obbligo normativo previsto dal D.lgs. 231/2001, ma un tassello essenziale delle strategie ESG. Da un lato, la Legge n. 82/2025 amplia i reati presupposto e impone controlli interni più rigorosi; dall’altro, investitori, clienti e comunità chiedono standard chiari, trasparenti e verificabili, orientati alla sostenibilità ambientale, sociale e di Governance. Integrare i presidi 231 con policy, controlli di filiera e rendicontazione ESG significa garantire coerenza tra responsabilità legale e responsabilità sociale, riducendo i rischi e rafforzando la reputazione aziendale. La tutela degli animali diventa, dunque, parte integrante della strategia ESG (Environmental, Social, Governance) di un’impresa responsabile.

Sempre più imprese sono chiamate a rendere conto non solo dell’impatto ambientale delle proprie attività, ma anche di come le stesse impattino sul rispetto degli animali anche nei contesti ove sia prevista una necessità sociale. Questo riflette una crescente consapevolezza collettiva: i consumatori, gli investitori e la società civile chiedono trasparenza, rispetto e standard etici lungo tutta la filiera. La nuova Legge n. 82/2025 rafforza questa tendenza, introducendo pene più severe a tutela degli animali. In tal senso, non è più sufficiente garantire la conformità normativa: è necessario integrare principi di tutela animale nei processi aziendali, lungo la catena di fornitura e nella Governance. Il mancato adeguamento comporta sanzioni, danni reputazionali e perdita di fiducia da parte di clienti e stakeholder.

Dalla teoria alla pratica: alcuni Step concreti per integrare i sistemi di Compliance 231 e ESG 

  • Mappare i rischi con approccio integrato
    • effettuare un Risk Assessment integrato: valutare i rischi non solo in chiave penale, ma anche sotto il profilo sociale e ambientale, considerando l’impatto sul benessere animale, sulla biodiversità e sulla reputazione aziendale.
  • Effettuare una Gap Analysis coerente con gli standard ESG
    • confrontare i presìdi di controllo esistenti con le Linee Guida di settore, i requisiti normativi e i framework internazionali di rendicontazione;
    • identificare lacune organizzative, tecniche o procedurali che possano ostacolare la compliance 231 e la corretta rendicontazione ESG.
  • Implementare e aggiornare presìdi di controllo
    • redigere o aggiornare Policy e procedure sul benessere animale, vincolandole a standard misurabili;
    • prevedere misure di monitoraggio interne (Audit periodici, controlli, segnalazioni whistleblowing).
  • Rafforzare la cultura aziendale
    • integrare la tutela degli animali nei Codici Etici e nei Regolamenti interni, rendendo chiari obblighi e comportamenti vietati.
    • progettare piani di formazione mirati per Management, figure apicali, dipendenti operativi e fornitori strategici.
    • ottenere le certificazioni in materia (es. Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale – SQNBA, G.A.P. Certification, ecc.).
  • Controllare la catena di fornitura
    • eseguire Due-Diligence di sostenibilità su fornitori e partner che operano con animali, definendo criteri di selezione coerenti con i principi di benessere animale;
    • verificare il possesso e il mantenimento di certificazioni in materia di benessere animale (es. Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale – SQNBA, G.A.P. Certification, ecc.);
    • inserire clausole contrattuali specifiche (es. certificazioni di filiera, Audit di parte terza, obblighi di reporting, risoluzioni contrattuali in caso di inadempimento, ecc.);
    • condurre Audit sui fornitori.
  • Integrare i risultati di queste verifiche nel Sistema di Reporting ESG
    • declinare di dati specifici rispetto agli obiettivi, attività di presidio e gestione degli animali ai fini del Bilancio di Sostenibilità/Integrato.