AMBIENTE E RESPONSABILITÀ 231: COSA CAMBIA CON LE NUOVE MODIFICHE ALL’ART. 25-UNDECIES – Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116
Decreto-Legge n. 116/2025: interventi urgenti in materia ambientale e responsabilità degli enti
Il Decreto-Legge n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025, è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge, introduce rilevanti modifiche alla normativa ambientale vigente e, di conseguenza, al sistema della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. In sede di conversione, potranno essere apportate modifiche al testo originario.
Il cosiddetto «Decreto Terra dei Fuochi» è stato adottato per rispondere con urgenza alla necessità di intensificare il contrasto alle attività illegali legate alla gestione dei rifiuti.
Il provvedimento dà inoltre attuazione ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), del 30 gennaio 2025, con cui l’Italia è stata condannata per non aver garantito una protezione adeguata ai cittadini residenti nell’area nota come “Terra dei Fuochi”, esposti per anni a gravi forme di inquinamento ambientale ed ai rischi connessi ai roghi tossici e allo smaltimento illecito dei rifiuti.
Il decreto si inserisce in un contesto di emergenza ambientale e sanitaria che interessa non solo la regione Campania, ma anche altre zone del territorio nazionale. Con questo intervento normativo, il legislatore ha inteso potenziare il quadro sanzionatorio, inasprendo le pene per i reati ambientali più gravi, ed al contempo ha introdotto nuovi strumenti per rendere più tempestiva ed efficace l’azione di prevenzione e contrasto.
Compliance e ambiente: le ultime novità
Il «DL Terra dei Fuochi» ha introdotto rilevanti novità nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare per quanto concerne i reati ambientali.
Sotto il profilo sanzionatorio
Una delle modifiche più significative riguarda l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie previste per alcune fattispecie di reato già incluse tra i reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, è stato disposto un innalzamento delle quote, che per taluni reati possono ora raggiungere un massimo di 1.200. Tra le fattispecie interessate si segnalano i reati di:
- inquinamento ambientale (art. 452-bisp.);
- disastro ambientale (art. 452-quaterp.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexiesp.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octiesp.);
- attività per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdeciesp.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006).
Nuove fattispecie di reato-presupposto
Parallelamente, il decreto ha previsto l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto 231, includendo nuove fattispecie introdotte o modificate nel Codice Penale e nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Rientrano ora nel perimetro della responsabilità amministrativa:
- il reato di impedimento del controllo (art. 452-septiesp.), che punisce chiunque ostacoli, impedisca o intralci, mediante condotte violente, minatorie o altre condotte anche omissive (ad es., mancata trasmissione dei documenti richiesti), l’attività di vigilanza, di ispezione o di controllo ambientale svolta da soggetti pubblici competenti;
- l’omessa bonifica (art. 452-terdeciesp.), che punisce chi, essendovi obbligato per legge, per provvedimento dell’autorità o per contratto, non provvede alla bonifica – eliminazione degli inquinanti dal sito contaminato –, al ripristino – riportare il sito alle condizioni ambientali originarie –, o alla messa in sicurezza di un sito inquinato – interventi necessari a prevenire la diffusione degli inquinanti o l’aggravarsi della contaminazione;
- l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bisLgs. 152/2006), che punisce penalmente l’abbandono di rifiuti non pericolosi – che normalmente costituisce illecito amministrativo – solo se la condotta comporta un pericolo serio per la salute o per l’ambiente, oppure se avviene in luoghi già contaminati, dove anche il deposito di rifiuti non pericolosi può avere conseguenze rilevanti;
- l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-terLgs. 152/2006);
- la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bisLgs. 152/2006);
- i delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-terLgs. 152/2006), che stabilisce una ipotesi colposa attenuata per specifiche condotte in materia di rifiuti: le pene previste dagli artt. 255‑bis, 255‑ter, 256 (attività di gestione illecita di rifiuti – discariche abusive) e 259 (spedizione illegale di rifiuti).
Modifiche alle fattispecie ambientali già previste nel catalogo dei reato-presupposto
Il decreto ha inoltre inciso su alcune fattispecie già rientranti tra i reati presupposto 231, modificandone il contenuto normativo o la rubrica.
Le principali modifiche hanno riguardato:
- l’attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);
- le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdeciesp.);
- il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, comma 2, c.p.);
- il traffico illecito di rifiuti (ora rubricato come “spedizione illegale di rifiuti”, art. 259 D.Lgs. 152/2006).
In sintesi, l’intervento normativo operato con l’art. 6 del D.L. 116/2025 ha rafforzato in modo deciso la tutela ambientale nel sistema 231, sia in termini sanzionatori che sotto il profilo dell’estensione e dell’aggiornamento del catalogo dei reati rilevanti per la responsabilità degli enti.
Infine, il decreto estende, non senza suscitare perplessità, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 anche al titolare dell’impresa, con il proposito di rafforzare così l’efficacia repressiva del sistema.
Impatto sulle imprese
Le modifiche introdotte dal D.L. 116/2025 in materia ambientale e di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 impongono alle aziende una revisione attenta delle proprie policy e dei propri modelli organizzativi.
- Aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)
Con l’introduzione di nuove fattispecie di reato e la modifica di alcune già esistenti, è fondamentale:
- aggiornare l’analisi dei rischi ambientali (risk assessment);
- integrare i nuovi reati presupposto nel modello;
- definire nuove procedure e presidi di controllo (o aggiornare le procedure e i presidi già adottati) per prevenire i reati introdotti o modificati.
- Revisionare i Protocolli e le Procedure interni
Le modifiche normative possono richiedere l’adeguamento dei protocolli e procedure interni (es. gestione rifiuti, bonifiche, controlli ambientali) e l’integrazione dei controlli relativi alle condotte colpose (es. errori gestionali che possono portare a reati ambientali colposi).
- Formazione e cultura della legalità
Il personale operativo, dirigenziale e i soggetti apicali devono essere:
- adeguatamente formati sui nuovi rischi e sulle modifiche normative;
- sensibilizzati sul valore della prevenzione e sulla rilevanza penale (anche colposa) delle condotte in materia ambientale.
- Audit e monitoraggio continuo
Le imprese devono potenziare le attività di audit ambientale e rafforzare i meccanismi di controllo documentale (es. tracciabilità dei rifiuti, registri obbligatori).
